(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 30 del 13 luglio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Campania individua le aree previste dall'art. 15 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da adibire a centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili. 2. Il numero, la caratteristica e le aree dei centri di cui al precedente comma sono parte integrante del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.