(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 30
                         del 13 luglio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione Campania individua le aree previste dall'art. 15 del
D.P.R.  10 settembre 1982, n. 915 da adibire a centri di raccolta per
la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la  rottamazione  dei
veicoli a motore, rimorchi e simili.
   2.  Il  numero,  la  caratteristica e le aree dei centri di cui al
precedente comma sono parte integrante del  Piano  di  organizzazione
dei  servizi  di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R.
10 settembre 1982,
n. 915.